Riforma dello sport:
la tua società si è adeguata?
31 agosto 2024
Adozione modelli organizzativi e codici di condotta
Art. 33 D.Lgs. 36/2021
Asd e Ssd devono dotarsi di regole di contrasto ad ogni tipo di abuso e violenza; utili anche per evitare la responsabilità oggettiva
31 dicembre 2024
Nomina del Responsabile per la protezione dei minori
Art. 33 D.Lgs. 36/2021
Asd e Ssd devono anche designare un Responsabile per la tutela di minori e giovani, per garantirne l’integrità fisica e morale
Entro il
30 giugno 2024,
ASD e SSD dovranno adeguare i propri Statuti. Oltre ai fondamentali principi di
democraticità interna,
assenza del fine di lucro,
obbligo di rendiconto, ecc., in particolare dovranno prevedere:
- le attività diverse e secondarie (didattica, formazione, preparazione e assistenza), che avranno limiti di valore (senza comprendere sponsorizzazioni e pubblicità, cessione atleti e gestione impianti e strutture)
- Incompatibilità degli amministratori con qualsiasi altra carica in altra ASD o SSD affiliata
- Possibilità (o meno) di distribuzione degli utili e di aumento di capitale nelle SSD nei limiti consentiti, valutando attentamente la convenienza, visto il possibile venir meno della de-commercializzazione dei corrispettivi
- Adeguamento anche alle norme del Terzo Settore per gli enti che vogliono iscriversi anche al RUNTS
- Possibilità di avvalersi di lavoratori sportivi, volontari, ecc.
Il mancato adeguamento comporta il diniego di iscrizione o la cancellazione dal Registro delle Attività Sportive (RAS).
E’ prevista l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie di mero adeguamento alla normativa.
- Adeguamento statuto alle nuove disposizioni ex D.Lgs 36/2021
- Internal audit e stesura modelli organizzativi e gestionali sportivi
- Check-up generale con predisposizione dei modelli dei verbali, revisione delle delibere con rideterminazione degli incarichi e deleghe tra consiglieri e soci
- Stesura codici di condotta contro discriminazioni/abusi e nomina responsabile per la protezione dei minori ex art. 33 D.Lgs. n. 36/2021
- Stesura contratti di lavoro sportivo secondo i modelli tipo, le norme federali e gli accordi collettivi laddove sottoscritti
- Assistenza nella trasformazione da Associazione a Società Sportiva Dilettantistica
- Gestione previdenziale lavoratori sportivi
- Consulenza legale continuativa connessa a questioni attinenti ai punti precedenti
L’ Art. 33 del D.Lgs. n. 37/2021 attiene alla Sicurezza dei Lavoratori Sportivi e dei Minori.
ASD E SSD devono introdurre "disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani”.
Non solo.
E’ previsto l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.
L'adempimento è stato rinviato al al 31 dicembre 2024 e deve essere effettuato sulla base dei criteri stabiliti con i MOG, da approvarsi entro il 31 agosto 2024.
L’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
E’ altresì lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Ecco l’elenco delle mansioni “necessarie" pubblicato dal Dipartimento dello Sport per ogni singola federazione. Aggiornato alla seconda pubblicazione del 25 luglio 2024
Professionismo: si presume lavoro subordinato, senza applicazione di alcune norme generali (ad. esempio tempo indeterminato, controlli audiovisivi, reintegrazione a seguito di licenziamento, patto di non concorrenza); salva la ricorrenza di alcuni casi particolari (singola manifestazione, nessun obbligo di frequenza agli allenamenti, impegno continuativo ma non superiore a otto ore settimanali, ecc.)
Dilettantismo: si presume lavoro autonomo, nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.), se la prestazione non supera le 24 ore settimanali con esclusione delle manifestazioni sportive.
Vediamo i principali adempimenti per le Collaborazioni Coordinate e Continuative.
Co.Co.Co.: quali sono i principali adempimenti?
Sotto i 5.000,00 euro annui:
- Nessuna trattenuta INPS o IRPEF
Tra 5.000,00 e 15.000,00
- Nessuna trattenuta IRPEF
- Trattenuta INPS del 27,03% con riduzione al 50% dell’imponibile previdenziale sino al 31.12.2027: 2/3 a carico delle società, 1/3 a carico del collaboratore
Oltre 15.000 euro annui
- Si aggiunge la trattenuta IRPEF
- Cedolino paga obbligatorio
I Lavoratori sportivi Co.Co.Co. non sono soggetti ad assicurazione INAIL, in quanto già assicurati con le federazioni (L. 289/2022).
Si applica la normativa sulla sicurezza sul lavoro e per i controlli sanitari, anche se sono previste procedure agevolate sotto i 5.000,00 euro annui di compenso.
N.B. Verifica adempimenti e comunicazioni di legge in ragione
del tuo caso specifico e delle probabili continue modifiche normative e di prassi.
Per Asd/Ssd con ricavi fino a 100mila euro nel 2022, è previsto un credito di imposta di misura pari ai contributi previdenziali versati. Vale per gli enti iscritti nel Registro Attività Sportive e che hanno trasmesso i bilanci al Registro.
Quali figure sono escluse?
Ruoli amministrativi-gestionali
Ad esempio mansioni di segreteria, contabili, ecc.
Professionisti
Coloro che sono iscritti ad albi o elenchi professionali per l’esercizio di tali attività (ad esempio il medico sociale)
Volontari
Vediamo alcune info al seguente paragrafo
Mansioni non necessarie all'attività sportiva
Il Dipartimento dello Sport ha pubblicato l'elenco delle mansioni necessarie allo sport per ogni disciplina
Per i tesserati che prestano l’attività a fine amatoriale senza retribuzione, è possibile il rimborso delle sole spese documentate.
E’ possibile un rimborso forfettario sino ad euro 400,00 (non più euro 150,00) mensili con autocertificazione anche se sostenute nel comune di residenza, non cumulabile con le spese documentate.
Sussiste comunque l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile.
Il volontariato non è compatibile con altra attività retribuita all’interno dell’ente.
Tuttavia, l'attività resa dai componenti degli organi amministrativi gratuitamente non si considera volontariato, e pertanto è compatibile con un'eventuale prestazione retribuita (atleta, allenatore, istruttore, ecc.) con la stessa ASD/SSD.
E per i premi?
E’ prevista la ritenuta del 20% a titolo di imposta.
Per il percipiente, il premio non costituirà reddito da indicare nella dichiarazione dei redditi.
Il correttivo dispone l’esenzione da ogni ritenuta se il valore complessivo dei premi non supera i 300 euro annui.
Oltre quel valore, la ritenuta sarà applicata su tutto l'importo.
Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche: come si usa?
Introdotto con la Riforma dello Sport, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostituisce il vecchio Registro CONI.
Il mancato adeguamento dello Statuto è una delle cause che impedisce l’iscrizione o che comporta la cancellazione.
Ecco il manuale utente e altre info.
Scarica le circolari operative di INPS e INAIL
N.B. Il decreto attuativo entro in vigore il 17 novembre 2023 ha di fatto stabilito che le comunicazioni andranno effettuate entro il 30° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto.
Assistiamo Associazioni e Società Sportive, Atleti e Agenti, fornendo le soluzioni idonee al caso specifico.
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