DAL REFERTO NON RISULTA UNA CONCRETA SITUAZIONE DI PERICOLO: LA GARA NON DOVEVA ESSERE INTERROTTA DALL’ARBITRO

Decisione Corte Sportiva d’Appello Territoriale Lombardia
C.U. N. 29 del 13 ottobre 2022
IL CASO
Nel caso in oggetto, il Giudice Sportivo territoriale della Lombardia aveva comminato ad entrambe le Società la sanzione della perdita della gara per 0–3, poiché il Direttore l’aveva sospesa al 47° minuto del secondo tempo, ritenendo di non poter garantire l’incolumità dei presenti sul terreno di gioco per una (presunta) “rissa”.
I MOTIVI DEL RICORSO
È stato proposto reclamo alla Corte Sportiva d’Appello della Lombardia (di seguito “CSA”) per eccepire l’assenza di qualsiasi situazione “pericolosa” per l’incolumità delle persone, tanto che tutti avevano inteso il triplice fischio finale al 47mo del secondo tempo come normale conclusione della gara, e non come interruzione per “rissa”.
Anche nel foglio notizie, sottoscritto e consegnato dall’arbitro ai dirigenti a fine partita, non risultava alcuna sospensione o interruzione, ma solo il risultato finale di 1-2.
La Società quindi aveva paradossalmente appreso dell’interruzione della gara e della sconfitta “a tavolino” solo con la decisione del Giudice Sportivo riportata nel Comunicato Ufficiale del giovedì seguente.
Nel ricorso è stato poi evidenziato come dal rapporto di gara emergessero solo espressioni generiche quali “accese discussioni” o “situazione degenerata”, senza alcuna indicazione di fatti, circostanze o episodi concreti, tali da ritenere sussistente un reale pericolo per l’incolumità dei presenti sul terreno di gioco.
LA DECISIONE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE LOMBARDA
Preliminarmente, la CSA richiama le regole per la “gestione” una tale situazione di campo, ossia l’art. 64 NOIF e il punto 11, regola 5, della Guida pratica A.I.A., e afferma:
“la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro. Inoltre, è necessario che l’arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata.”
Nel verificare il rispetto di tali parametri bisogna attenersi a quanto riportato nel referto di gara che, come noto, costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIGC.
Ebbene, dal referto di gara non sono emerse situazioni incontrollabili “idonee a porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro”.
In primo grado, il Giudice Sportivo aveva fatto riferimento a “calci e pugni” non riportati però nel referto di gara, in cui si riferiscono solo generici comportamenti, quali spintoni, insulti, provocazioni, minacce e sputi.
La Corte pone l’accento sul concetto di “rissa”, in relazione però al “reale” pericolo per i presenti:
“l’utilizzo del termine “rissa” in correlazione con le sopracitate condotte appare piuttosto impiegato in senso a-tecnico ed indicativo di circostanze senz’altro censurabili e per le quali l’arbitro avrebbe ben potuto (e dovuto) assumere provvedimenti disciplinari, ma in alcun modo idonee a porre a rischio l’integrità fisica o l’incolumità dei presenti.”
Infatti, il referto non fa alcun riferimento a violenze, aggressioni all’arbitro o a rischi per l’incolumità di alcuno.
Piuttosto, secondo la CSA, il Direttore avrebbe dovuto adoperare ogni mezzo per garantire la prosecuzione della gara, come ad esempio prendere provvedimenti disciplinari e/o convocare i capitani, per tentare di portare a termine i tre minuti di gara che mancavano.
La Corte Sportiva lombarda aggiunge:
“Posto quanto sopra, risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o atteggiamenti ribelli ed indisciplinati di calciatori ed altri tesserati durante lo svolgimento dell’incontro, il decretare la fine anticipata della gara, ovvero la sua prosecuzione fittizia, non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso.”
LA CONCLUSIONE
Per i motivi di cui sopra, la Corte Sportiva conclude come segue:
“Nelle ipotesi in cui il provvedimento della definitiva interruzione della gara sia immotivato, anche ove connesso a una ipotesi di “rissa”, deve essere comunque disposta la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 10 co. 5, lett. c) del CGS (cfr. Corte d’Appello Territoriale, CR Lombardia, C.U. 54 del 10 marzo 2022; nonché CAF, C.U. 35/C dell’1 marzo 2004, n. 7; CAF, C.U. 2/C del 20 luglio 2000, n. 9; CAF, C.U. 24/C del 25 marzo 1999, n. 7).”
UN’ULTERIORE PRECISAZIONE
La CSA ha disposto la ripetizione dell’intera gara il cui svolgimento è stato ritenuto “irregolare”. Sul punto, osserva:
“i fatti occorsi, nel complesso considerati, non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e richiedano, conseguentemente, a questo Giudice di stabilire, ex art. 10, comma 5, C.G.S., se ed in quale misura essi possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara. La citata norma, infatti, attribuisce opportunamente agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa.”
Sulla base di tale “irregolarità”, la CSA non ha disposto l’omologazione del risultato di 1-2 risultante dal foglio notizie, il quale non riveste alcun valore ufficiale nonostante sia sottoscritto dal Direttore e dai dirigenti delle Società. Non ha disposto neppure di giocare i pochi minuti rimanenti, possibile in caso di interruzione dovuta ad un’impossibilità “tecnica” di prosecuzione, sulla base dell’art. 33, comma IV, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, che dispone quanto segue: “Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati.”
AVV. PIER ANTONIO ROSSETTI
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