Il contatto fisico con l'arbitro che giustifica la sanzione minima di otto giornate di squalifica
COSA PREVEDE L'ARTICOLO?
Art. 36 (CODICE DI GIUSTIZIA FIGC)
Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara
1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come
sanzione minima la squalifica:
a) per
4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;
b) per
8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. da un proprio compagno, il calciatore intendeva solo richiamare la sua attenzione nella concitata situazione.
Che tipo di contatto fisico con il Direttore integra
la condotta "gravemente irriguardosa"?
All'esito dell'udienza del 16 ottobre 2024, la Terza Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, aderendo alla precedente giurisprudenza, ha affermato che il contatto deve essere connotato da
“volontaria aggressività, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata”
(Decisione/0029/CSA-2023-2024)
In tali casi rileva sempre la "tenuità del fatto":
In conclusione
Per tali motivi, nei casi di cui sopra è stata applicata la sanzione della "condotta irriguardosa" (art. 36 lett. a) e non della "condotta gravemente irriguardosa" (art. 36 lett. b), che prevede la sanzione minima di ben otto giornate di squalifica.
In ogni caso, sarà determinante naturalmente quanto riportato nel Referto Arbitrale, che (come noto) costituisce piena prova.